Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
                          Misure in materia 
             di rivalutazione automatica delle pensioni 
 
  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella  sentenza
della Corte costituzionale n. 70 del 2015, nel rispetto del principio
dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi  di  finanza  pubblica,
assicurando  la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  in  funzione  della
salvaguardia della solidarieta' intergenerazionale,  all'articolo  24
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    1) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. La rivalutazione  automatica  dei  trattamenti  pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012  e  2013,  e'
riconosciuta: 
    a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
di importo complessivo fino a tre volte il trattamento  minimo  INPS.
Per le pensioni di importo  superiore  a  tre  volte  il  trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo  INPS  e
pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti  pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo  INPS
e pari o inferiori  a  sei  volte  il  trattamento  minimo  INPS  con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le
pensioni di importo superiore a sei  volte  il  predetto  trattamento
minimo  e  inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota  di
rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto  previsto
dalla  presente  lettera,  l'aumento  di  rivalutazione  e'  comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 
    e)  non  e'  riconosciuta   per   i   trattamenti   pensionistici
complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.»; 
    2) dopo il comma 25 ((sono inseriti i seguenti:)) 
  «25-bis. La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici,
secondo il meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e  2013  come
determinata dal comma 25, con riguardo ai  trattamenti  pensionistici
di importo complessivo superiore a tre volte  il  trattamento  minimo
INPS e' riconosciuta: 
    a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; 
    b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento; 
  ((25-ter. Resta fermo che gli importi di cui al comma  25-bis  sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 2014, sulla  base  della  normativa
vigente.». 
  2. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione
del meccanismo di rivalutazione si tiene conto altresi'  dell'importo
degli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi.».)) 
  3. Le somme arretrate dovute ai sensi del  presente  articolo  sono
corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015. 
  4. Rimane ferma l'abrogazione del  comma  3  dell'articolo  18  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
  5. Restano fermi i livelli del saldo  netto  da  finanziare  e  del
ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il provvedimento di  assestamento  per  l'anno
2015 e le previsioni di bilancio per  gli  anni  successivi  terranno
conto  degli  effetti   della   richiamata   sentenza   della   Corte
costituzionale e del presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - La sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015
          e' stata pubblicata nella G.U. - 1ª Serie speciale - n.  18
          del 6 maggio 2015. 
              - Si riporta l'art. 24  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  24  (Disposizioni  in  materia  di   trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente art. sono
          dirette   a   garantire   il   rispetto,   degli    impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: 
              a)   equita'   e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
              b)   flessibilita'    nell'accesso    ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
              c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni
          della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione  ed
          economicita' dei profili  di  funzionamento  delle  diverse
          gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
              a) "pensione di vecchiaia",  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
              b)  "pensione  anticipata",  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
          pensione di vecchiaia si puo' conseguire  all'eta'  in  cui
          operano i requisiti minimi previsti dai  successivi  commi.
          Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e'  incentivato,
          fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei   rispettivi
          settori di appartenenza, dall'operare dei  coefficienti  di
          trasformazione calcolati  fino  all'eta'  di  settant'anni,
          fatti salvi gli adeguamenti alla  speranza  di  vita,  come
          previsti dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei
          confronti  dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia  delle
          disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970,
          n.  300  e   successive   modificazioni   opera   fino   al
          conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente art.
          non trovano applicazione le disposizioni  di  cui  all'art.
          12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  le
          disposizioni di cui all'art. 1, comma  21,  primo  periodo,
          del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
              a)  62  anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
              b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335.
          Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio  2014,  a  65  anni  e  6  mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122; 
              c) per i lavoratori dipendenti  e  per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui   all'art.   22-ter,   comma   1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
              d)  per  i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di cui all'art. 1,  comma
          6, lettera b), della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Il  predetto
          importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo
          dell'assegno sociale di cui  all'art.  3,  comma  6,  della
          legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'  annualmente  rivalutato
          sulla base della variazione media quinquennale del prodotto
          interno  lordo  (PIL)  nominale,  appositamente   calcolata
          dall'Istituto  nazionale   di   statistica   (ISTAT),   con
          riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.
          In occasione di eventuali revisioni della serie storica del
          PIL  operate  dall'ISTAT,  i   tassi   di   variazione   da
          considerare sono quelli relativi  alla  serie  preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del
          decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  novembre  2001,  n.  417,
          all'art. 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,  le
          parole ", ivi comprese  quelle  relative  ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,"   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335  e
          delle prestazioni di cui all'art. 10 della legge 26  maggio
          1970, n. 381, e all'art. 19 della legge 30 marzo  1971,  n.
          118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.
          335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia di cui al comma 6 del  presente  articolo  devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato art.  12,  comma  12-bis,  da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per   gli   adeguamenti
          successivi  a  quanto  previsto  dal  secondo  periodo  del
          presente comma. L'art. 5 della legge 12 novembre  2011,  n.
          183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  che  maturano  i
          requisiti a partire  dalla  medesima  data  l'accesso  alla
          pensione  anticipata  ad  eta'   inferiori   ai   requisiti
          anagrafici di cui al comma 6 e'  consentito  esclusivamente
          se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e
          1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,  con
          riferimento ai soggetti che maturano i requisiti  nell'anno
          2012. Tali requisiti  contributivi  sono  aumentati  di  un
          ulteriore mese per l'anno 2013 e di  un  ulteriore  mese  a
          decorrere  dall'anno  2014.  Sulla  quota  di   trattamento
          relativa    alle    anzianita'    contributive     maturate
          antecedentemente il  1°  gennaio  2012,  e'  applicata  una
          riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per  ogni
          anno di anticipo  nell'accesso  al  pensionamento  rispetto
          all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a  2
          punti percentuali  per  ogni  anno  ulteriore  di  anticipo
          rispetto  a  due  anni.  Nel  caso   in   cui   l'eta'   al
          pensionamento non sia intera la  riduzione  percentuale  e'
          proporzionale al numero di mesi. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n.  335,
          e successive modificazioni e integrazioni. In occasione  di
          eventuali revisioni della serie  storica  del  PIL  operate
          dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli
          relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si
          verifica la revisione e quelli relativi  alla  nuova  serie
          per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile
          non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a
          2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale  stabilito
          per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'art. 12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato art. sono  conseguentemente  apportate  le  seguenti
          modifiche: 
              a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'art. 3,  comma
          6,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
              b) al  comma  12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
              c) al comma 12-quater, al primo periodo, e'  soppressa,
          alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'art.  12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni. A partire dalla medesima data  i  riferimenti
          al triennio, di cui al comma 12-ter dell'art. 12 del citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 9 della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni  e
          integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai
          sensi del  comma  15  e  sulla  base  della  procedura  ivi
          disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso
          al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto
          di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data del  4  dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore di cui all'art.  2,  comma
          28, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
              d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del  4
          dicembre 2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
              e) ai lavoratori che alla  data  del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'art. 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n.  133;  ai  fini  della  presente   lettera,   l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a  6  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge n. 112  del  2008,  che  continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
              e-bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre  2011
          risultano  essere  in  congedo  per  assistere  figli   con
          disabilita' grave ai sensi dell'art. 42, comma 5, del testo
          unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,
          i quali maturino, entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di
          inizio del predetto congedo, il requisito contributivo  per
          l'accesso  al  pensionamento  indipendentemente   dall'eta'
          anagrafica di cui all'art. 1, comma 6,  lettera  a),  della
          legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni; 
              e-ter) ai lavoratori che,  nel  corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5,
          del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  26  marzo
          2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito  di
          permessi ai sensi dell'art. 33,  comma  3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i  quali
          perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili  a
          comportare la  decorrenza  del  trattamento  pensionistico,
          secondo la disciplina  vigente  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, entro il  trentaseiesimo  mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          decreto.  Il  trattamento  pensionistico  non  puo'   avere
          decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definite  le  modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente art. e di quello  relativo  al
          regime delle decorrenze disciplinato dall'art. 12, comma 5,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni, per il quale  risultano  comunque
          computati nel relativo limite numerico di cui  al  predetto
          art. 12, comma 5, afferente  al  beneficio  concernente  il
          regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai
          soggetti di cui al presente comma che maturano i  requisiti
          dal  1º  gennaio  2012  trovano  comunque  applicazione  le
          disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
              a) i  lavoratori  che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
              b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento  di
          vecchiaia oltre che, se piu' favorevole, ai sensi del comma
          6, lettera a), con un'eta' anagrafica non  inferiore  a  64
          anni  qualora  maturino   entro   il   31   dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 11 della legge 8 agosto  1995,  n.  335,
          come modificato dall'art.  1,  comma  15,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 247, ai fini dell'aggiornamento triennale
          del coefficiente di trasformazione di cui all'art. 1, comma
          6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria
          a quanto  previsto  all'art.  12,  comma  12-quinquies  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  con  legge  30  luglio  2010,  n.  122,   e
          successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1°
          gennaio 2013 lo stesso coefficiente  di  trasformazione  e'
          esteso anche per le eta' corrispondenti a valori fino a 70.
          Il predetto valore di 70 anni e' adeguato  agli  incrementi
          della speranza di vita nell'ambito  del  procedimento  gia'
          previsto  per  i  requisiti   del   sistema   pensionistico
          dall'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,
          conseguentemente,  ogniqualvolta  il  predetto  adeguamento
          triennale   comporta,    con    riferimento    al    valore
          originariamente  indicato  in  70  anni  per  l'anno  2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al comma 6 dell'art. 1 della legge  8
          agosto  1995,  n.  335,  e'  esteso,  con   effetto   dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'art. 1, comma 11, della
          citata  legge  n.  335  del  1995.  Resta  fermo   che   la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura  di  cui  all'art.  1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'art. 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,  n.
          335   e   successive    modificazioni    e    integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'art. 12 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell'art. 1 della legge 4  novembre  2010,
          n. 183, all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile  2011,
          n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle
          seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo  comma
          5 le parole "per gli anni  2011  e  2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
              al comma  4,  la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
              al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4
          e 5" sono sostituite rispettivamente dalle  seguenti:  "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
              dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
              a) sono incrementati rispettivamente di due anni  e  di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
              b) sono incrementati rispettivamente di un  anno  e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
              al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. Per i lavoratori di cui  al  comma  17  non  si
          applicano le disposizioni di cui al comma  5  del  presente
          art. e continuano a trovare applicazione,  per  i  soggetti
          che maturano  i  requisiti  per  il  pensionamento  dal  1°
          gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n.  67
          del  2011,  come  modificato  dal  comma  17  del  presente
          articolo, le disposizioni di cui all'art. 12, comma  2  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'art. 78, comma 23,
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui
          al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
          legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'  ai  rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti
          di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
          obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di attivita'
          nonche' dei rispettivi ordinamenti. Fermo  restando  quanto
          indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di  cui
          al presente art. si applicano anche ai lavoratori  iscritti
          al  Fondo  speciale  istituito  presso  l'INPS   ai   sensi
          dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
              19. All'art. 1, comma  1,  del  decreto  legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.
          133,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
          gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
              a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente  art.
          sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle  relative
          gestioni; 
              b) un contributo di solidarieta', per gli anni  2012  e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
              a) nella misura del 100 per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              b) nella misura del 40  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              c) nella misura del 20  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              d) nella misura del 10  per  cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
              e) non e' riconosciuta per i trattamenti  pensionistici
          complessivamente  superiori  a  sei  volte  il  trattamento
          minimo INPS con  riferimento  all'importo  complessivo  dei
          trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici, secondo il  meccanismo  stabilito  dall'art.
          34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa
          agli anni 2012 e 2013 come determinata dal  comma  25,  con
          riguardo   ai   trattamenti   pensionistici   di    importo
          complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento  minimo
          INPS e' riconosciuta: 
              a) negli anni 2014 e  2015  nella  misura  del  20  per
          cento; 
              b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del  50  per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  non  titolari  di
          pensione  e  non  iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma
          788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  10,
          comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'art. 17, comma 1, lettere a)  e  c),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui all'art. 19 del  medesimo  TUIR.
          Tale  importo  concorre   alla   formazione   del   reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'art. 3  della  legge  27  luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'art.  18
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: "eccedente 150.000 euro" sono inserite le seguenti:
          "e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro". 
              - Si  riporta  l'art.  34,  comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza  pubblica  per  la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.    34    (Trattamenti    pensionistici    e    di
          disoccupazione). - 1. Con effetto dal 1° gennaio  1999,  il
          meccanismo di rivalutazione delle pensioni si  applica  per
          ogni  singolo   beneficiario   in   funzione   dell'importo
          complessivo   dei   trattamenti   corrisposti   a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  relative
          gestioni per  i  lavoratori  autonomi,  nonche'  dei  fondi
          sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e  dei
          fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'art.  59,  comma
          3, della legge 27 dicembre 1997, n.  449.  L'aumento  della
          rivalutazione  automatica  dovuto   in   applicazione   del
          presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
          misura  proporzionale  all'ammontare  del  trattamento   da
          rivalutare  rispetto  all'ammontare  complessivo.  Ai  fini
          dell'applicazione del meccanismo di rivalutazione si  tiene
          conto  altresi'   dell'importo   degli   assegni   vitalizi
          derivanti da uffici elettivi.». 
              - Si riporta l'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione
          finanziaria): 
              «Art. 18 (Interventi in materia previdenziale). - 1.  A
          decorrere dal 1° gennaio 2014, ferma restando la disciplina
          vigente  in   materia   di   decorrenza   del   trattamento
          pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'art.  12  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  per  le
          lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici autonome la cui
          pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione  generale
          obbligatoria e  delle  forme  sostitutive  della  medesima,
          nonche' della gestione separata di cui  all'art.  2,  comma
          26, della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni per l'accesso alla pensione  di
          vecchiaia nel sistema retributivo e misto  e  il  requisito
          anagrafico di sessanta anni di cui  all'art.  1,  comma  6,
          lettera  b),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,   e
          successive modificazioni, sono  incrementati  di  un  mese.
          Tali requisiti anagrafici sono  incrementati  di  ulteriori
          due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2015, di ulteriori  tre
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016, di ulteriori  quattro
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017, di  ulteriori  cinque
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018, di ulteriori sei mesi
          a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno  successivo
          fino al 2025 e di ulteriori tre mesi  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2026. 
              2.  L'art.  19,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni  dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.   2,   come   successivamente
          prorogato, e' abrogato dalla data di entrata in vigore  del
          presente decreto-legge. Dalla  medesima  data,  nell'ambito
          delle risorse di cui al Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a),  del
          predetto decreto-legge n. 185 del  2008,  il  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  concedere  ai
          lavoratori non rientranti nella disciplina di cui  all'art.
          7  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  in  caso   di
          licenziamento o di cessazione  del  rapporto  di  lavoro  e
          qualora   i   lavoratori    medesimi    siano    percettori
          dell'indennita' ordinaria di disoccupazione  con  requisiti
          normali, un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra
          il trattamento di disoccupazione spettante  e  l'indennita'
          di mobilita'  per  un  numero  di  mesi  pari  alla  durata
          dell'indennita' di disoccupazione. 
              3. 
              4. All'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, sono apportate le seguenti modifiche: 
              a) al comma 12-bis, la  parola:  "2015"  e'  sostituita
          dalla seguente: "2013" e sono soppresse le parole: ", salvo
          quanto indicato al comma 12-ter,"; 
              b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole: "2013"  e
          "30 giugno" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
          "2011" e "31 dicembre" ed e' soppresso l'ultimo periodo. 
              5. Con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio
          2012 l'aliquota percentuale della  pensione  a  favore  dei
          superstiti  di  assicurato  e  pensionato  nell'ambito  del
          regime dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle
          forme esclusive o  sostitutive  di  detto  regime,  nonche'
          della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' ridotta, nei casi in cui il
          matrimonio con il dante causa sia stato contratto  ad  eta'
          del medesimo superiori a settanta anni e la  differenza  di
          eta' tra i coniugi sia superiore a venti anni, del  10  per
          cento in ragione di ogni anno di matrimonio  con  il  dante
          causa mancante rispetto  al  numero  di  10.  Nei  casi  di
          frazione di  anno  la  predetta  riduzione  percentuale  e'
          proporzionalmente rideterminata. Le disposizioni di cui  al
          presente comma non si applicano nei  casi  di  presenza  di
          figli di minore eta', studenti, ovvero inabili. Resta fermo
          il regime di cumulabilita' disciplinato dall'art. 1,  comma
          41, della predetta legge n. 335 del 1995. 
              6.  L'art.  10,  quarto  comma,  del  decreto-legge  29
          gennaio 1983, n. 17, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  25  marzo  1983,  n.   79,   si   intende   abrogato
          implicitamente dall'entrata in vigore delle disposizioni di
          cui all'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. 
              7. L'art. 21, ottavo comma,  della  legge  27  dicembre
          1983, n. 730, si interpreta nel senso che le percentuali di
          incremento   dell'indennita'   integrativa   speciale   ivi
          previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata
          sulla   quota   dell'indennita'   medesima   effettivamente
          spettante in  proporzione  all'anzianita'  conseguita  alla
          data di cessazione dal servizio. 
              8. L'art. 21, nono comma, della legge 27 dicembre 1983,
          n. 730, si interpreta nel  senso  che  e'  fatta  salva  la
          disciplina  prevista  per  l'attribuzione,  all'atto  della
          cessazione  dal   servizio,   dell'indennita'   integrativa
          speciale di cui alla  legge  27  maggio  1959,  n.  324,  e
          successive  modificazioni,  ivi   compresa   la   normativa
          stabilita dall'art. 10 del decreto-legge 29  gennaio  1983,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo
          1983, n. 79, ad eccezione del  comma  quarto  del  predetto
          art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983. 
              9. Sono fatti salvi i  trattamenti  pensionistici  piu'
          favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, gia' definiti  con  sentenza  passata  in
          autorita' di cosa giudicata o definiti irrevocabilmente dai
          Comitati di vigilanza dell'Inpdap, con  riassorbimento  sui
          futuri miglioramenti pensionistici. 
              10. L'art. 3,  comma  2,  del  decreto  legislativo  20
          novembre 1990, n. 357, si interpreta nel senso che la quota
          a  carico   della   gestione   speciale   dei   trattamenti
          pensionistici in essere alla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge 30 luglio 1990,  n.  218,  va  determinata  con
          esclusivo   riferimento   all'importo    del    trattamento
          pensionistico  effettivamente  corrisposto  dal  fondo   di
          provenienza alla predetta data, con esclusione della  quota
          eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale. 
              11.  Per  i  soggetti   gia'   pensionati,   gli   enti
          previdenziali  di  diritto  privato  di  cui   ai   decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto adeguano i propri statuti  e  regolamenti,
          prevedendo  l'obbligatorieta'   dell'iscrizione   e   della
          contribuzione a carico di tutti coloro che  risultino  aver
          percepito un reddito,  derivante  dallo  svolgimento  della
          relativa attivita'  professionale.  Per  tali  soggetti  e'
          previsto un contributo soggettivo minimo con  aliquota  non
          inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in  via
          ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il
          predetto  termine  gli  enti  non  abbiano  provveduto   ad
          adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni
          caso quanto previsto al secondo periodo. 
              12. L'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.
          335, si interpreta nel senso che i soggetti che  esercitano
          per  professione   abituale,   ancorche'   non   esclusiva,
          attivita' di lavoro autonomo tenuti  all'iscrizione  presso
          l'apposita gestione separata  INPS  sono  esclusivamente  i
          soggetti che svolgono attivita' il cui  esercizio  non  sia
          subordinato all'iscrizione ad appositi albi  professionali,
          ovvero attivita' non soggette  al  versamento  contributivo
          agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti
          e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al  comma
          11. Resta ferma la disposizione di cui all'art. 3, comma 1,
          lettera d), del decreto legislativo 10  febbraio  1996,  n.
          103. Sono fatti salvi i versamenti gia' effettuati ai sensi
          del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. 
              13. Con specifico  riferimento  all'Ente  nazionale  di
          assistenza per gli agenti  e  rappresentanti  di  commercio
          (ENASARCO)  compreso  tra  gli  enti  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 giugno 1994, n.  509,  si  conferma  che  la
          relativa  copertura  contributiva  ha  natura  integrativa,
          rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966,  n.
          613, come previsto dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1973,
          n. 12. 
              14. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,
          l'INPS,  l'INAIL,  l'Agenzia  delle  entrate  e  gli   enti
          previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
          n. 509, e 10  febbraio  1996,  n.  103,  possono  stipulare
          apposite  convenzioni  per   il   contrasto   al   fenomeno
          dell'omissione ed evasione contributiva mediante l'incrocio
          dei dati e delle informazioni in loro possesso. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          disposizioni attuative dei commi da 11 a 14. 
              16. All'art. 20 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
              "1-bis. A decorrere dal 1° maggio  2011,  i  datori  di
          lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento
          della  contribuzione   di   finanziamento   dell'indennita'
          economica di malattia in base all'art. 31  della  legge  28
          febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la
          suddetta  assicurazione  e'  applicabile  ai  sensi   della
          normativa vigente."; 
                b) al comma 1, le parole: "alla data del  1°  gennaio
          2009" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di cui  al
          comma 1-bis". 
              17. Con effetto  dal  16  dicembre  2010,  viene  meno,
          limitatamente  all'art.  43,  l'efficacia  abrogativa   del
          decreto legislativo luogotenenziale 23  novembre  1944,  n.
          369, di cui alla voce  69626  dell'allegato  1  al  decreto
          legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, che si intende  cosi'
          modificato. 
              18. L'art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997  n.
          146, e l'art. 01, comma 5,  del  decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006,  n.  81,  si  interpretano  nel  senso  che  la
          retribuzione,  utile  per  il  calcolo  delle   prestazioni
          temporanee  in  favore  degli  operai  agricoli   a   tempo
          determinato, non e' comprensiva della voce del  trattamento
          di fine rapporto comunque denominato  dalla  contrattazione
          collettiva. 
              19. Le disposizioni di cui all'art. 64, comma 5,  della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpretano nel senso che
          il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e'  dovuto  sia
          dagli  ex-dipendenti  gia'  collocati  a  riposo  che   dai
          lavoratori ancora in servizio. In  questo  ultimo  caso  il
          contributo  e'   calcolato   sul   maturato   di   pensione
          integrativa  alla  data  del  30  settembre  1999   ed   e'
          trattenuto sulla  retribuzione  percepita  in  costanza  di
          attivita' lavorativa. 
              20. A decorrere dal 1° ottobre 2011 il finanziamento al
          "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori  di
          cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari"
          di cui al decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.  565,
          puo' essere effettuato anche delegando il centro servizi  o
          l'azienda emittente la carta di  credito  o  di  debito  al
          versamento con cadenza trimestrale alla  Gestione  medesima
          dell'importo  corrispondente  agli  abbuoni  accantonati  a
          seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o
          altro  mezzo  di  pagamento   presso   i   centri   vendita
          convenzionati. Le modalita' attuative e di regolamentazione
          della presente disposizione  sono  stabilite  dall'Istituto
          nazionale della previdenza sociale. 
              21. Dopo il comma 5 dell'art. 7  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n.  122,  e'  inserito  il  seguente:
          "5-bis. Nelle more  dell'effettiva  costituzione  del  polo
          della salute e della sicurezza dei lavoratori, il direttore
          generale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, rimane in  carica  fino
          al  completamento  delle  iniziative  correlate  alla  fase
          transitoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011,  per
          consentire l'ordinato trasferimento di cui al comma  4.  Ai
          predetti fini, per l'esercizio delle funzioni di ricerca di
          cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo  9  aprile
          2008, n. 81, a valere sui posti della consistenza  organica
          trasferita ai sensi del comma 4, puo'  essere  affidato  un
          incarico di livello dirigenziale generale ad un soggetto in
          possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma  1,  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  303  del
          2002, anche in deroga alle percentuali di cui all'art.  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.". 
              22. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione
          del     procedimento     relativo     al     riconoscimento
          dell'invalidita'  civile,  della  cecita'   civile,   della
          sordita', dell'handicap e della  disabilita',  le  regioni,
          anche in deroga alla normativa  vigente,  possono  affidare
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso
          la stipula di specifiche convenzioni, le funzioni  relative
          all'accertamento dei requisiti sanitari. 
              22-bis. In considerazione  della  eccezionalita'  della
          situazione economica internazionale e  tenuto  conto  delle
          esigenze prioritarie di raggiungimento degli  obiettivi  di
          finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino  al
          31 dicembre 2014, i trattamenti  pensionistici  corrisposti
          da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i  cui
          importi complessivamente superino 90.000 euro lordi  annui,
          sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari  al
          5 per cento della parte eccedente il predetto importo  fino
          a 150.000 euro, nonche' pari al 10 per cento per  la  parte
          eccedente 150.000 euro e al  15  per  cento  per  la  parte
          eccedente 200.000 euro; a seguito della predetta  riduzione
          il trattamento pensionistico complessivo  non  puo'  essere
          comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.  Ai  predetti
          importi concorrono anche i  trattamenti  erogati  da  forme
          pensionistiche che  garantiscono  prestazioni  definite  in
          aggiunta o ad integrazione  del  trattamento  pensionistico
          obbligatorio,  ivi  comprese  quelle  di  cui  al   decreto
          legislativo  16  settembre  1996,  n.   563,   al   decreto
          legislativo  20  novembre  1990,   n.   357,   al   decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonche' i  trattamenti
          che assicurano prestazioni definite  dei  dipendenti  delle
          regioni a statuto speciale e degli enti di cui  alla  legge
          20 marzo 1975,  n.  70,  e  successive  modificazioni,  ivi
          compresa  la  gestione  speciale  ad  esaurimento  di   cui
          all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica  20
          dicembre 1979, n. 761, nonche' le  gestioni  di  previdenza
          obbligatorie presso l'INPS per il  personale  addetto  alle
          imposte di  consumo,  per  il  personale  dipendente  dalle
          aziende private del gas e per  il  personale  gia'  addetto
          alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La
          trattenuta relativa al predetto contributo di  perequazione
          e' applicata, in  via  preventiva  e  salvo  conguaglio,  a
          conclusione  dell'anno  di  riferimento,   all'atto   della
          corresponsione  di   ciascun   rateo   mensile.   Ai   fini
          dell'applicazione della  predetta  trattenuta  e'  preso  a
          riferimento il trattamento pensionistico complessivo  lordo
          per l'anno considerato. L'INPS, sulla  base  dei  dati  che
          risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  dicembre
          1971, n. 1388, e  successive  modificazioni,  e'  tenuto  a
          fornire a tutti gli enti interessati i  necessari  elementi
          per l'effettuazione  della  trattenuta  del  contributo  di
          perequazione,   secondo    modalita'    proporzionali    ai
          trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono
          versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui  e'
          erogato il trattamento su cui e' effettuata la  trattenuta,
          all'entrata del bilancio dello Stato. 
              22-ter. Al comma 2 dell'art. 12  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma  che
          maturano  i  previsti   requisiti   per   il   diritto   al
          pensionamento   indipendentemente   dall'eta'    anagrafica
          conseguono  il  diritto  alla  decorrenza  del  trattamento
          pensionistico con un posticipo ulteriore di un  mese  dalla
          data di  maturazione  dei  previsti  requisiti  rispetto  a
          quello stabilito al primo periodo del  presente  comma  per
          coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi
          per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre
          mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1°
          gennaio 2014, fermo restando per il personale del  comparto
          scuola quanto stabilito al comma 9 dell'art. 59 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.". 
              22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al  comma
          22-ter  le  disposizioni  in  materia  di  decorrenza   dei
          trattamenti  pensionistici  vigenti  prima  della  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero  di
          5.000  lavoratori   beneficiari,   ancorche'   maturino   i
          requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1°
          gennaio 2012: 
              a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi  degli
          articoli 4 e 24 della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano  i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'art.  7,
          commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
              b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai  sensi
          dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23  luglio  1991,  n.
          223, e successive modificazioni,  per  effetto  di  accordi
          collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011; 
              c) ai lavoratori che, alla data di  entrata  in  vigore
          del  presente  decreto,  sono   titolari   di   prestazione
          straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore
          di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662. 
              22-quinquies. L'INPS provvede  al  monitoraggio,  sulla
          base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle
          domande di pensionamento presentate dai lavoratori  di  cui
          al comma 22-ter che intendono avvalersi  del  regime  delle
          decorrenze previsto dalla  normativa  vigente  prima  della
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti
          il raggiungimento del numero di 5.000 domande di  pensione,
          l'INPS  non  prendera'  in  esame  ulteriori   domande   di
          pensionamento  finalizzate  ad   usufruire   dei   benefici
          previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.». 
              - Si riporta l'art. 1, comma 1, della legge 23 dicembre
          2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  di  stabilita'
          2015): 
              «Art. 1. - 1. I livelli  massimi  del  saldo  netto  da
          finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini
          di competenza, di cui all'art. 11,  comma  3,  lettera  a),
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2015,
          2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso  alla
          presente  legge.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato  si
          intendono al netto delle operazioni effettuate al  fine  di
          rimborsare  prima  della  scadenza   o   di   ristrutturare
          passivita' preesistenti con  ammortamento  a  carico  dello
          Stato.».